A prescindere dal fatto che il divorzio sia consensuale o controverso, in linea di principio gli averi previdenziali dei coniugi devono essere ripartiti. Entrambi gli ex coniugi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Non importa chi abbia presentato istanza di divorzio o se uno dei due già percepisce una rendita. Ciò vale anche per lo scioglimento di unioni registrate, equiparate al matrimonio – a differenza delle coppie di conviventi, per le quali non ha luogo alcun conguaglio.
Quando si procede alla ripartizione dei contributi AVS e degli averi di cassa pensioni e pilastro 3a è necessario tener presente diversi aspetti. Questa scheda informativa spiega come vengono suddivisi i diritti relativi alla previdenza professionale.