Previdenza

Riscatto nel pilastro 3a: può sfruttare questa nuova opportunità?

Chi non ha eseguito il versamento dei contributi nel pilastro 3a lo scorso anno ha l’opportunità, d’ora in avanti e per la prima volta, di riscattarlo. Questo consente di colmare lacune previdenziali e risparmiare sulle imposte. Ci sono però alcune restrizioni di cui tener conto.

Michael Imbach

Posizione Responsabile VZ Ticino

Pubblicato in data

14 Gennaio 2026

Una decisione molto attesa da tanti attivi in Svizzera: d’ora in avanti è possibile eseguire riscatti nel pilastro 3a.  Sinora, questa opzione non esisteva: i versamenti nella previdenza vincolata non potevano essere riscattati. Veniva negata anche la possibilità di colmare la lacuna contributiva derivante da un versamento parziale – cioè inferiore al tetto massimo consentito. Ora la situazione cambia. Ma attenzione: non tutti possono beneficiare di questa nuova opportunità.

È possibile effettuare versamenti retroattivi nel pilastro 3a per un massimo di dieci anni, qualora si sia mancato un versamento o si sia versato meno del consentito. I primi riscatti sono possibili a partire dal 2026 – vale a dire per i versamenti 3a mancati nel 2025. Lacune generate nel 2024 o prima non possono essere recuperate.

È inoltre necessario aver conseguito un reddito soggetto ad AVS sia nell’anno in cui si vuole colmare la lacuna contributiva, sia in quello in cui si vuole eseguire il versamento.  Chi vuole eseguire dei riscatti deve inoltre versare prima il contributo 3a ordinario per l’anno in corso; solo in seguito sono consentiti i versamenti retroattivi. Per i lavoratori dipendenti con cassa pensioni, il contributo ammonta attualmente a 7258 franchi.

Anche i lavoratori autonomi possono versare come riscatto il «piccolo contributo»: questo è il tetto massimo consentito anche se rilevano una lacuna più significativa.

Attenzione al prelievo a più riprese

Dopo i 60 anni, è necessario fare attenzione che i riscatti non si sovrappongano alla riscossione scaglionata degli averi 3a. In molti, infatti, hanno versato i contributi 3a in più soluzioni, con l’intenzione di riscuoterli per gradi prima del pensionamento. Questo perché il prelievo scaglionato è fiscalmente più vantaggioso.

Tuttavia, chi inizia a riscuotere uno dei depositi 3a già a 60 anni non potrà più eseguire riscatti – anche se le altre soluzioni 3a restano integre.  Se invece si lavora ancora dopo i 65 anni, sarà possibile continuare a versare contributi nel pilastro 3a e pure ad eseguire riscatti 3a – a condizione che non si sia ancora effettuato alcun prelievo degli averi.

Per eseguire un riscatto, è d’obbligo inoltrare domanda per iscritto alla fondazione di previdenza, alla banca o all’assicurazione presso cui si detiene il deposito 3a. Quando, successivamente, si compilerà la dichiarazione d’imposta, si andrà a integrare il riscatto: infatti, i riscatti 3a, così come i contributi 3a ordinari, possono essere dedotti dal reddito imponibile riportandoli nella dichiarazione fiscale.

Vale la pena eseguire il versamento già a inizio anno

Conviene effettuare il versamento nel pilastro 3a il prima possibile: infatti, chi effettua il versamento solo a fine anno rinuncia al rendimento dell’intero anno d’investimento e al relativo effetto dell’interesse composto.

 

In una soluzione 3a in titoli, con una quota azionaria equilibrata, il rendimento, al netto dei costi, ammonta in media a circa il 4,7 percento all’anno. Con un versamento annuo ipotetico di 7258 franchi, l’effetto dell’interesse composto «mancato» dopo 10 anni è pari, accumulatosi, a oltre 4200 franchi (grafico). Dopo 15 anni, la differenza sale addirittura a quasi 7200 franchi. Ciò corrisponde quasi a un intero importo annuo che si riceve, per così dire, «in regalo».

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