Previdenza

Concubinato: cosa deve sapere

Chi vive in concubinato, in assenza di disposizioni e in caso di decesso, rischia di lasciare il partner superstite in difficoltà economiche. Misure mirate possono essere molto importanti, specie per quelle coppie in cui un partner dipende finanziariamente dall’altro o se i conviventi hanno acquistato una casa in comune.

Gianluca Pronzini
Esperto in previdenza

Le coppie di fatto sono meno tutelate rispetto a quelle sposate, sia in ambito previdenziale sia in materia di diritto successorio – e questo anche quando ci sono di mezzo figli. Pertanto, senza misure mirate, alla morte del partner, il superstite può ritrovarsi in serie difficoltà economiche.

Nel caso la coppia abbia acquistato una casa in comune, il partner superstite, a seconda delle circostanze, potrebbe essere costretto a venderla per riuscire a liquidare gli eredi del compagno defunto. Tra l’altro, con il  venire meno dello stipendio del partner defunto, si rischia di non riuscire più nemmeno a soddisfare le condizioni della banca circa la sostenibilità dell’ipoteca.

I partner di concubinato non appartengono alla cerchia degli eredi legittimi

Senza determinate disposizioni in tempo di vita si applica la successione legittima. Il partner superstite resta pertanto a mani vuote, poiché, di fatto, non appartiene alla cerchia degli eredi legittimi quali il coniuge o i figli.

Scheda informativa

Concubinato: cosa c'è da sapere

La presente scheda informativa elenca le prestazioni a beneficio dei concubini superstiti e spiega come poterle rivendicare. 

Con un testamento o un contratto successorio, un concubino può fare in modo che almeno una parte del suo patrimonio vada a beneficio del proprio partner. Dal 1° gennaio 2023, la porzione legittima dei figli si riduce alla sola metà del patrimonio successorio; l’altra metà può pertanto essere destinata al partner facendo testamento.

Coppie conviventi senza figli possono, d’ora in avanti, favorirsi reciprocamente senza più limitazioni. Ad ogni modo vanno valutati più aspetti in tal senso, in primo luogo quelli di natura fiscale. Infatti, a seconda del cantone, le imposte di successione restano penalizzanti per i partner di concubinato.

Se, ad esempio, un uomo residente nel Cantone del Ticino, lascia alla sua partner 500’000 franchi, questa dovrà versare ben 179’752 franchi di tasse (tabella). Alcuni cantoni applicano tariffe fiscali più contenute per partner di concubinato che hanno vissuto più di cinque o dieci anni nella stessa economia domestica. Anche in questi casi conviene tuttavia ottimizzare, per quanto possibile, le imposte del partner superstite.

Imposte di successione cantonali a confronto

Una rendita vitalizia per il partner è regolamentata da condizioni severe

Alla morte del coniuge, la moglie o il marito hanno in genere diritto alle prestazioni per i superstiti disposte dall’AVS, dall’assicurazione contro gli infortuni o dalla cassa pensioni presso cui era affiliato il partner deceduto. Questo non vale per i partner di concubinato.

Molte casse pensioni tuttavia versano al partner convivente, a titolo facoltativo, una rendita o un capitale una tantum al decesso della persona assicurata, a condizione che il destinatario non sia già beneficiario di una rendita per superstiti di una precedente relazione. Inoltre, a seconda della cassa pensioni, devono essere soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

  • la convivenza al momento del decesso deve essere durata almeno cinque anni;
  • il partner superstite dipendeva economicamente dal defunto;
  • il partner superstite deve provvedere a un figlio avuto in comune.
Libro

Eredità e donazioni

La guida offre un aiuto concreto nel pianificare la successione. Contempla inoltre diversi scenari, corredati da tabelle e grafici esplicativi.

Inoltre le casse pensioni prevedono generalmente che la persona assicurata presenti in tempo di vita una dichiarazione della clausola beneficiaria a favore del partner per mezzo dell’apposito modulo o che il partner sopravvissuto abbia notificato il suo diritto alla prestazione entro tre mesi dal decesso dell’assicurato.

Se le condizioni della cassa pensioni non risultano completamente soddisfatte, i partner di concubinato rischiano di restare a mani vuote. È già successo infatti che il Tribunale federale abbia respinto l’appello di una donna, cui il compagno aveva destinato la rendita di cassa pensioni. La coppia aveva vissuto in concubinato per sette anni e l’uomo aveva nominato nel suo testamento la sua compagna quale unica erede. Ebbene: la cassa pensioni si è rifiutata di versare alla donna una rendita vitalizia o il capitale assicurato in caso di decesso perché l’uomo non aveva informato la cassa pensioni come disposto da regolamento in merito al concubinato.

Anche il Tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo ha respinto la querela di una donna per ragioni simili: la cassa pensioni del partner defunto non voleva versarle la rendita poiché la donna non sarebbe stata registrata correttamente in veste di convivente. L’uomo aveva, a suo tempo, inoltrato una mail alla sua cassa pensioni nella quale scriveva di vivere una relazione di concubinato da oltre cinque anni. Conformemente al regolamento della cassa tale comunicazione sarebbe dovuta avvenire mediante l’apposito modulo di registrazione.

Le coppie di concubini potrebbero redigere una dichiarazione della clausola beneficiaria anche se le condizioni di una rendita vitalizia a favore del partner superstite non sono soddisfatte. Le casse pensioni verificano sempre solo dopo il decesso della persona assicurata se il partner convivente abbia o meno diritto a prestazioni ai superstiti. Pertanto è meglio regolamentare gli aspetti finanziari della convivenza in un contratto di concubinato: questo rappresenta una prova inoppugnabile contro le prese di posizione di una cassa pensioni.

Favorire il partner con gli averi 3a e di libero passaggio

Per gli averi depositati su conti e polizze di libero passaggio vale la seguente regola: in caso di decesso, i partner di concubinato possono favorirsi reciprocamente se il concubinato è durato almeno cinque anni, uno dei due partner era economicamente dipendente dall’altro o vi sono figli in comune. La fondazione di libero passaggio deve essere informata in merito.

Scheda informativa

Consigli sul pilastro 3a

Il pilastro 3a rappresenta una delle misure previdenziali più interessanti dal punto di vista fiscale. Questa scheda informativa le spiega perché. 

In genere è possibile favorire il proprio partner anche se il concubinato è durato meno di cinque anni – a patto che esistano coniuge o figli, il partner beneficiario sia stato nominato erede nel testamento e la fondazione di previdenza 3a sia stata debitamente informata.

In caso di decesso, gli averi 3a vengono versati direttamente ai beneficiari, a prescindere che si tratti degli eredi stessi. Gli eredi legittimi possono però rivendicare la porzione legittima di tale credito con un’azione di riduzione. Se, a parte gli averi 3a, la persona defunta non lascia altri beni con cui soddisfare le porzioni legittime dei rispettivi aventi diritto, il beneficiario dei beni previdenziali potrebbe essere costretto a versare un indennizzo agli eredi legittimi. 

Un’assicurazione in caso di decesso è una buona protezione per il partner

Con un’assicurazione in caso di decesso si può proteggere il partner di concubinato in modo ottimale. Diversamente dalle assicurazioni miste, gli eredi aventi diritto alle porzioni legittime non possono rivendicare alcun diritto di collazione in presenza di una polizza che assicuri unicamente il decesso; inoltre, la somma versata viene solitamente tassata a tariffe fiscali più contenute rispetto a quelle applicate sulle eredità.

Cosa devono considerare i concubini all'acquisto di una casa

Nel comprare casa, i concubini devono considerare più aspetti in confronto a chi è coniugato. Questo per fare in modo che la casa non generi difficoltà economiche insormontabili in caso di separazione o quando uno dei due partner muore. Decisiva è la scelta della forma di proprietà. In materia di oggetti immobiliari, sono possibili tre varianti: proprietà esclusiva, proprietà comune e comproprietà. 

Proprietà esclusiva

Nella proprietà esclusiva, l’immobile appartiene solo a uno dei due concubini. Il partner proprietario si assume la piena responsabilità finanziaria e legale dell’immobile, compresa l’ipoteca. La proprietà esclusiva si rivela azzeccata specialmente quando uno dei due partner ha già comprato l’immobile prima di iniziare la convivenza e vuole restarne l’unico proprietario; oppure quando i mezzi finanziari per l’acquisto vengono messi a disposizione da un solo partner.  Con un contratto di locazione è poi possibile stabilire quanto l’altro partner debba versare al proprietario per abitarvi. 

Proprietà comune

Nella proprietà comune, l’abitazione di proprietà appartiene a entrambi i partner. In assenza di accordi contrari, hanno pari diritti, indipendentemente da chi abbia investito nell’immobile e in quale entità. Per i concubini, questa forma di proprietà presenta uno svantaggio di un certo peso: non possono prelevare anticipatamente gli averi di cassa pensioni o del pilastro 3a per l’acquisto di una proprietà di abitazione. In questo contratto di società, i partner conviventi possono decidere che il superstite tra i due diverrà successivamente unico proprietario oppure regolare a quali eredi legittimi del defunto debba essere destinata la proprietà immobiliare. 

Comproprietà

Molte coppie di concubini scelgono la comproprietà. Entrambi i partner partecipano all’acquisto dell’immobile ma con un’entità di capitale differente. Solitamente, le quote di proprietà vengono poi stabilite in base ai fondi investiti, ad esempio in comproprietà di 2/3 e 1/3. Diversamente dalla proprietà comune, scegliendo la comproprietà è possibile prelevare anticipatamente gli averi previdenziali per acquistare una proprietà di abitazione. In linea di massima, entrambi possono disporre liberamente della loro quota. In caso di separazione, se un partner vuole vendere la propria quota, l’altro ha un diritto di prelazione. 

Nel contratto di concubinato, le coppie non coniugate possono stabilire una ripartizione dei costi correnti dell’immobile. Per esempio, possono decidere che interessi ipotecari, spese accessorie, spese di ristrutturazione e costi di manutenzione debbano essere versati in parti uguali o in base alle entrate di ciascuno dei partner. Inoltre, nel contratto di concubinato è possibile mettere nero su bianco le proprie volontà circa cosa debba accadere in caso di separazione, per esempio chi continuerà a vivere nell’abitazione ed entro quale data l’altro partner debba trovare una nuova sistemazione.

Vuole tutelare economicamente il suo partner? Ordini la scheda informativa gratuita. Oppure fissi un appuntamento non vincolante presso la succursale VZ di Lugano.