Successione

Famiglie patchwork: di cosa devono tener conto nella successione

Non è raro che un partner in una nuova convivenza o matrimonio figli avuti da una precedente relazione. In tali casi, senza misure adeguate a tempo debito, può accadere che le persone che beneficiano dell’eredità non sono quelle che il defunto avrebbe preferito favorire.

Isabella Tarchini
Esperta in successione
Aggiornato in data
22 novembre 2023

Il diritto successorio svizzero è orientato al modello di famiglia classico: gli eredi principali sono pertanto il coniuge superstite e i figli naturali. Ciascuno di essi, senza specifica regolamentazione, riceve metà del patrimonio successorio.

Oltre ai consanguinei, anche i figli adottivi e i partner registrati hanno diritto all’eredità. Figliastri, figli adottivi come pure il partner convivente non hanno invece diritto a nulla – se non diversamente stabilito in un testamento. 

Sostituzione fedecommissaria: così il patrimonio resta in famiglia

Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo diritto successorio. I coniugi con figli possono ora destinare mediante testamento fino a 3/4 del loro patrimonio successorio al coniuge superstite, poiché la porzione legittima dei figli è stata ridotta da 3/8 a 1/4. Nelle coppie non sposate, la porzione legittima dei figli non è più pari a 3/4 ma a 1/2. In altre parole, i partner conviventi possono favorirsi in misura maggiore, destinandosi la metà delle sostanze nell’ambito della quota disponibile.

Le persone non coniugate e senza figli possono destinare i loro averi a chi vogliono – anche al loro partner convivente. Il vecchio diritto successorio prevedeva una porzione legittima per i genitori. A seguito della revisione, tale diritto è venuto meno. 

Scheda informativa

Donazioni ai figli

Chi regala soldi o altri valori patrimoniali dovrebbe valutare in anticipo cosa questo comporti sul piano fiscale e successorio: legga la scheda informativa. 

In un testamento o in un contratto successorio è possibile stabilire non soltanto chi eredita il patrimonio subito dopo la morte del disponente ma anche a chi andranno i beni quando anche gli eredi istituiti moriranno. Si tratta di una misura auspicabile se si vuole che il patrimonio successorio restanti torni in famiglia una volta scomparso anche il partner superstite.   

Per avere un’idea, ecco un esempio: un padre di tre figli si risposa. Alla nuova moglie e ai figli spettano ciascuno 1/4 del patrimonio successorio come porzione legittima. Per la quota disponibile di 1/2 può nominare sua moglie come erede istituito e i figli come eredi sostituiti. In questo modo, il patrimonio torna ai figli dopo la morte della moglie. Se non nomina i figli eredi sostituiti, la quota disponibile va agli eredi della sua seconda moglie, mentre i tre figli avuti dal primo matrimonio restano a mano vuote.

Anche dalla prospettiva fiscale una sostituzione fedecommissaria si rivela interessante: nella maggior parte dei cantoni, per le imposte di successione è determinante il rapporto di parentela con il testatore originario e non con l’erede istituito. Inoltre, in quasi tutti i cantoni, i figli sono esentati dalle imposte di successione: pertanto, se il padre li nomina eredi sostituiti, quanto riceveranno non sarà soggetto a tassazione. Se invece è la moglie a nominare eredi nel suo testamento i figli biologici del marito defunto, in circa la metà dei cantoni sui rispettivi beni graveranno le imposte di successione, calcolate in base alla tariffa riservata ai figliastri.

Onorare le porzioni legittime, impiegare la quota disponibile

Le porzioni legittime non possono essere gravate dalla sostituzione fedecommissaria. Tale misura riguarda pertanto solo la quota disponibile. La porzione legittima dell’erede istituto va sempre ai suoi eredi legittimi – a meno che egli non disponga diversamente. Il disponente non può pertanto decidere in alcuna misura sulla successiva devoluzione delle porzioni legittime.

L’erede istituito può amministrare l’eredità gravata da sostituzione fedecommissaria e trattenerne i proventi. Se il disponente ha esonerato gli eredi istituiti dall’obbligo di prestare garanzia previsto per legge può disporre liberamente del patrimonio fino a consumarlo del tutto. Pertanto, in assenza dell’obbligo di prestare garanzia, può accadere che gli eredi sostituiti restino a mani vuote.

Mediante una disposizione testamentaria si può stabilire che l’obbligo di prestare garanzia valga solo per una quota determinate dell’eredità gravata da sostituzione commissaria. Designare eredi istituiti ed eredi sostituiti obbliga l’ufficio di successione, in caso di decesso del testatore, a procedere a un inventario di tutti i valori patrimoniali del defunto. Emettere tale inventario può costare alcune migliaia di franchi.