Ipoteche

Limiti al prelievo dell'avere di previdenza per l'acquisto di un'abitazione

Lo Stato incentiva l’acquisto di una proprietà di abitazione, autorizzando il prelievo anticipato degli averi di cassa pensioni e pilastro 3a per il finanziamento di un'abitazione o come costituzione in pegno per il creditore ipotecario.

Loredana Rizzo
Perito immobiliare

Gli averi previdenziali utilizzati per comprare casa vengono considerati dalle banche come capitale prorpio. Tuttavia, per l'avere della cassa pensioni ci sono dei limiti al prelievo: almeno il 10 percento del prezzo di acquisto dell’immobile deve provenire da un capitale proprio non erogato dal 2° pilastro. Chi possiede già casa può farsi versare gli averi di previdenza per ridimensionare il proprio debito ipotecario.

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Fino all'età di 50 anni è possibile ritirare l'intero capitale della cassa pensioni. Le persone più anziane ottengonol'importo che avrebbero potuto riscuotere anticipatamente all'età di 50 anni oppure metà dell'avere attuale, a seconda dell'importo maggiore.

Presso la maggior parte delle casse pensioni sono consentite riscossioni anticipate fino a tre anni prima del pensionamento. Il versamento anticipato deve ammontare almeno a 20'000 franchi e tra due versamenti devono trascorrere almeno cinque anni.

Fino a quando una cassa pensioni versa un anticipo possono trascorrere fino a sei mesi. Questo può causare problemi, perché chi vende una proprità a seguito di circostanze difficili preferirà un acquirente che può pagare prima. Una costituzione in pegno o un prelievo anticipato è in genere la variante più lungimirante e conveniente.

Il conto 3a può essere liquidato solo per intero

I prelievi dell'avere del pilastro 3a devono anch'essi essere intervallati da un periodo di cinque anni. Per il prelievo dell'avere 3a la legge non prescrive importi minimi. Tuttavia, la maggior parte delle fondazioni 3a non accetta prelievi parziali, procedendo al versamento di tutto il patrimonio direttamente su un conto.

Restituzione di un prelievo anticipato del secondo pilastro

L'avere della cassa pensioni – o del pilastro 3a – è soggetto all’imposta sul reddito al momento del prelievo. Se si decide di restituire il denaro prelevato per la proprietà abitativa, è possibile farsi rimborsare tali imposte. Il diritto al rimborso delle imposte si estingue trascorsi tre anni dalla restituzione del prelievo anticipato. Alcune casse pensioni consentono di ripagare il capitale prelevato per la proprietà d’abitazione solo fino a tre anni dal pensionamento. 

L’abitazione finanziata mediante il secondo pilastro è soggetta a una limitazione del diritto di alienazione, che deve essere menzionata nel registro fondiario. Conseguenza: il proprietario, qualora venda l’immobile, è obbligato a rimborsare il capitale prelevato in anticipo.

Il prelievo anticipato va restituito anche nel caso in cui la persona assicurata muoia e la cassa pensione non debba corrispondere alcuna prestazione ai superstiti. Questo riguarda solitamente le coppie che vivono in concubinato. In tali casi, il partner superstite potrebbe ritrovarsi a dover vendere la propria casa per riuscire a rimborsare il prelievo anticipato del partner deceduto.